IL GOVERNATORE
   Visto l'art. 9, comma 12 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
   Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77;
   Visto  l'art.  9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, come da ultimo
modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1992,  n.
481;
                           D i s p o n e:
                               Art. 1.
          Comunicazione dei soci delle societa' di gestione
   1.  Chiunque partecipa in una societa' di gestione di fondi comuni
d'investimento mobiliare in misura  superiore  al  5  per  cento  del
capitale  con  diritto  di voto deve darne comunicazione scritta alla
societa' stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla  data
in  cui  la  partecipazione  ha  superato detto limite. Le successive
variazioni della partecipazione devono  essere  comunicate  entro  30
giorni  da  quello  in  cui  la partecipazione stessa ha superato, in
aumento o in diminuzione,  le  soglie  percentuali  corrispondenti  a
multipli  del  5  per cento del capitale sociale con diritto di voto,
ovvero da quando la partecipazione si e' ridotta entro il limite  del
5 per cento.
   2.  E'  tenuto  ad  effettuare  le  comunicazioni  di cui al comma
precedente il soggetto che eserciti il controllo  sulla  societa'  di
gestione  ai  sensi  dell'art. 27, comma 2, della legge n. 287/1990 e
successive   modificazioni    e    integrazioni,    indipendentemente
dall'ammontare della partecipazione detenuta.
   3.  Le  comunicazioni  di  cui ai precedenti commi sono redatte in
conformita' agli schemi e alle relative istruzioni allegate che  sono
parte integrante del presente provvedimento.
    Roma, 22 luglio 1993
                                                Il Governatore: FAZIO